IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 
                            Sezione Prima 
 
 
              Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2013 
 
    Numero affare 09063/2012 
    Oggetto: Presidenza del Consiglio dei ministri. 
    Ricorso straordinario al presidente  della  repubblica  e  motivi
aggiunti proposti dalla  societa'  Domus  Plan  S.r.l.,  con  sede  a
Varazze, in persona del  sig.  Antonio  Marasco,  per  l'annullamento
della deliberazione della giunta regionale della Liguria 23 settembre
2011 n. 1157, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione il 19
ottobre 2011, e della deliberazione del Consiglio comunale di Varazze
29 marzo 2012 n. 33, attinenti al vincolo di destinazione alberghiera
di un immobile di proprieta' della ricorrente; 
 
                             La Sezione 
 
    Vista relazione trasmessa con nota 8  ottobre  2012  -  prot.  n.
9315, pervenuta il 22 ottobre 2012, con la quale  il  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, Dipartimento per  gli  Affari  Regionali,  il
Turismo e lo Sport, ha chiesto il parere del Consiglio di  Stato  sul
ricorso; 
    Visto il ricorso,  proposto  con  atto  notificato  alla  regione
Liguria a mezzo del servizio postale il 10 febbraio 2012 e presentato
o pervenuto al comune di Varazze il 15 febbraio 2012; 
    Viste le controdeduzioni della regione Liguria; 
    Visto l'atto di motivi aggiunti; 
    Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Eugenio Mele. 
 
                              Premesso: 
 
      Con il presente ricorso la societa'  Domus  Plan,  proprietaria
dell'immobile di  via  Cerruti  2  in  comune  di  Varazze  in  parte
(l'intero piano rialzato con annessi due accessori al  piano  terreno
ed annessa corte) adibito ad albergo  denominato  "della  Piazzetta",
impugna  la  deliberazione  con  la   quale   la   regione   Liguria,
nell'approvare una variante  del  piano  urbanistico  del  comune  di
Varazze,  ha  eliminato  la  deroga  al   vincolo   di   destinazione
alberghiera imposto all'immobile ai sensi della legge regionale della
Liguria 7 febbraio 2008 n. 1. 
    La ricorrente deduce l'illegittimita' del vincolo per i  seguenti
motivi: 
      1) violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 42 della
Costituzione, manifesta illogicita' e irragionevolezza, violazione  e
falsa applicazione degli articoli 8, comma 5, della legge  17  maggio
1983 n. 217 e 2 della legge regionale 7 febbraio 2008 n. 1 e  difetto
di presupposto; in quanto l'Amministrazione comunale,  a  seguito  di
un'attenta istruttoria  e  in  considerazione  della  mancanza  degli
elementi economici e logistici per mantenere il vincolo  alberghiero,
aveva predisposto una variante al piano degli alberghi, rimuovendo il
vincolo  per  l'albergo  della  Piazzetta,  qui  in   esame,   mentre
l'Amministrazione regionale, obliterando tale valutazione e la stessa
possibilita' derogatoria stabilita dall'art. 2, comma 4, della  legge
regionale, ha negato tale svincolo; 
      2) violazione e falsa applicazione  dell'art.  2,  della  legge
regionale 7 febbraio 2008, n. 1, nonche' difetto d'istruttoria  e  di
motivazione; mancando ogni  specifica  motivazione  relativamente  al
diniego, e cio' in conseguenza di una evidente carenza d'istruttoria; 
      3, 5, 7, 8 e 9) violazione e falsa  applicazione  dell'art.  2,
della legge regionale 7  febbraio  2008  n.  1,  nonche'  difetto  di
presupposto e illogicita', oltre che violazione e falsa  applicazione
degli articoli 41 e 42 Cost.; con tale motivo  la  ricorrente  deduce
l'illegittimita' della previsione di cessazione dell'attivita' ad una
determinata  data  e  l'illegittimita'  costituzionale  della   legge
regionale n. 1 del 1978  per  violazione  dell'art.  123  Cost.,  che
attribuisce ai comuni e non alle regioni il  potere  di  disporre  in
materia di modifica della destinazione d'uso  degli  immobili,  degli
articoli 41 e 42  della  Costituzione,  perche'  la  legge  regionale
istituisce un  vincolo  di  natura  economica,  dell'art.  97  Cost.,
perche'  alla  regione  viene  conferito  il  potere  arbitrario   di
consentire o meno lo svincolo della destinazione  alberghiera,  degli
artt. 3, 41, 42 e 117 Cost., perche'  la  legge  regionale  determina
un'inammissibile  invasione  nella  sfera  riservata  ai  proprietari
dell'immobile, degli  articoli  41  e  42  Cost.,  rappresentando  il
vincolo una sorta di pre-espropriazione, degli articoli 3, 24, 42, 97
e  113  Cost.,  in  quanto  la  disposizione  svuota  il  diritto  di
proprieta'; 
      4)  violazione  dell'art.  10  del  testo  unico  dell'edilizia
emanato con decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001  n.
380, non competendo alla Regione d'imporre mutamenti di  destinazione
d'uso degl'immobili; 
      6) violazione degli articoli 38, 39 e 40 della legge  regionale
della Liguria 1997 n. 36 e 97 della Costituzione, per l'arbitrarieta'
dei poteri conferiti alla Regione; 
      10)  violazione  dell'art.   17   della   Carta   dei   diritti
fondamentali dell'Unione europea. 
    Chiede la ricorrente, altresi', il risarcimento dei danni. 
    Con motivi aggiunti Domus Plan ha impugnato l'atto con  il  quale
il comune di Varazze, in esecuzione della deliberazione regionale, ha
confermato il vincolo di destinazione alberghiera. La  ricorrente  ne
deduce l'illegittimita' sia  derivata  da  quella  del  provvedimento
regionale, sia per vizi propri, censurando, sotto  vari  profili,  la
sottoposizione al vincolo. 
    Il ministero nella relazione specifica che la Regione  ha  negato
lo svincolo dalla destinazione alberghiera sia perche' era in atto un
contratto di locazione  dell'immobile,  sia  perche'  il  gestore  ha
rappresentato l'idoneita' economica della  gestione;  mentre  ritiene
infondata l'eccezione  d'illegittimita'  costituzionale  della  legge
regionale, perche' essa tende a mantenere il vincolo alberghiero alle
strutture ritenute idonee a tale fine, anche per  evitare  un  facile
mercato di alienazione d'immobili da adibire ad uso residenziale. 
 
                            Considerato: 
 
      La legge  regionale  della  Liguria  7  febbraio  2008,  n.  1,
intitolata "Misure per la  salvaguardia  e  la  valorizzazione  degli
alberghi   e   disposizioni   relative   alla   disciplina   e   alla
programmazione  dell'offerta  turistico-ricettiva   negli   strumenti
urbanistici comunali" all'art. 2, comma 1, dispone:  «Dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  legge,  le  strutture  ricettive
classificate "albergo" e le relative aree asservite e di  pertinenza,
ai sensi della normativa vigente in materia, quelle la cui  attivita'
sia cessata e non ancora oggetto di interventi di  trasformazione  in
una diversa destinazione assentiti  con  titoli  abilitativi  edilizi
gia' rilasciati in data anteriore, quelle in corso di realizzazione e
quelle realizzate successivamente o  divenute  successivamente  tali,
sono soggette a specifico vincolo di destinazione d'uso  ad  albergo,
con divieto di modificare tale destinazione, se non  alle  condizioni
previste dai commi 4  e  5».  La  restante  parte  dell'art.  2  reca
disposizioni sulla procedura e sui criteri d'imposizione del  vincolo
e sulle deroghe  al  vincolo  stesso,  in  particolare  mediante  una
valutazione di antieconomicita' della destinazione alberghiera; 
      L'eccezione  formulata  con  il  terzo   motivo   di   ricorso,
d'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, della  legge  regionale,
che  impone  un  vincolo  di  destinazione  alberghiera  a  tutte  le
strutture  classificate  come  albergo,  e'  rilevante,  perche'   la
dichiarazione  d'illegittimita'  costituzionale  della   disposizione
regionale priverebbe il provvedimento impugnato di base legislativa e
determinerebbe   di   conseguenza    l'accoglimento    del    ricorso
straordinario; 
      La Sezione ritiene altresi' che la  questione  d'illegittimita'
costituzionale del citato art. 2 della legge regionale della Liguria,
non sia manifestamente infondata relativamente alla violazione  degli
articoli 41,  primo  comma,  e  42,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
      Relativamente alla violazione dell'art. 42 della  Costituzione,
pare  alla  Sezione  che  l'imposizione  di  un  vincolo  di   natura
economica, qual e' appunto quello di destinazione alberghiera,  violi
il   diritto   del   proprietario   di    decidere    l'utilizzazione
dell'immobile; 
      Quanto all'art. 41, primo comma,  della  Costituzione,  che  ha
trovato  sostegno  indiscusso  nella   regola   della   liberta'   di
concorrenza sancita dal Trattato di Roma del 1957, art. 3, lett.  g),
non sembra che la legge possa imporre  al  privato  di  svolgere  una
determinata  attivita'  d'impresa,  ovvero,  che  e'  lo  stesso,  di
utilizzare un proprio immobile per esercitarvi obbligatoriamente,  o,
farvi svolgere, una determinata attivita' d'impresa; 
      Contro le osservazioni che precedono non rileva, evidentemente,
che sia prevista  la  possibilita'  di  chiedere  l'eliminazione  del
vincolo in determinati  casi,  perche'  cio'  non  toglie  il  potere
dell'Amministrazione di decidere  sulla  destinazione  dell'immobile;
tant'e' che, nel caso di specie, l'eliminazione del vincolo e'  stata
appunto negata; 
    L'ordinamento prevede bensi' che si possa,  segnatamente  con  la
disciplina urbanistica e con le destinazioni di zona (art.  7,  della
legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150), per  ragioni  di  ordinato
svolgimento della vita associata negli agglomerati urbani o per altre
ragioni di pubblico interesse, vietare o sottoporre ad autorizzazione
lo svolgimento di determinate attivita' in certi immobili;  e  quindi
si  possa,  per  esempio,  consentire  lo  svolgimento  di  attivita'
produttive solo in determinate aree a  cio'  destinate,  o  riservare
aree agli esercizi commerciali, cosi' incidendo, in certa misura, sia
sul diritto di proprieta' sia sul diritto d'impresa, nel senso che al
proprietario di un immobile puo' esser vietato di svolgervi, farvi  o
lasciarvi svolgere una determinata attivita'. 
    Ma una cosa e' vietare, in  via  generale  o  previa  valutazione
dell'idoneita' dell'immobile, di svolgere  nell'immobile  stesso  una
determinata attivita'; altra cosa e', all'opposto, obbligare, con  un
"vincolo" appunto,  il  proprietario  dell'immobile  di  svolgervi  o
lasciarvi svolgere una determinata attivita' d'impresa,  introducendo
cosi' nell'ordinamento una  sorta  di  servitu'  di  cose  e  persone
insieme. 
    D'altra parte la difesa  della  Regione,  che  ritiene  di  dover
sindacare la redditivita' o meno dell'albergo al fine di obbligarne o
meno la continuazione, e che giustifica la disposizione regionale col
fine di ostacolare il mercato immobiliare residenziale,  di  tutelare
l'offerta turistica come risorsa del territorio  regionale,  sembrano
rovesciare la prescrizione  dell'art.  41  della  Costituzione  e  il
postulato stesso dell'economia di mercato o liberta' d'impresa che si
voglia dire, che e' la domanda di  mercato  (ossia  la  liberta'  dei
singoli) a indirizzare l'offerta  di  beni  e  servizi  (e  con  essa
l'utilizzazione dei beni destinabili alla relativa produzione), e non
deve essere la  pubblica  autorita'  a  indirizzarla  (nella  specie,
stando alle difese della Regione, per contrastare le  tendenze  della
domanda). 
    Pertanto, sospesa l'emissione del parere,  vanno  trasmessi  alla
corte costituzionale gli atti del presente ricorso,  e  con  essi  la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,  della  legge
regionale della Liguria 7 febbraio 2008 n. 1, per contrasto  con  gli
artt. 41, 42 della Costituzione.